Art. 3.
(Delega al Governo per l'unificazione degli enti di previdenza e assistenza dei settori tecnico-ingegneristici).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle casse e agli enti di previdenza dalla normativa vigente, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, della Gestione separata dei periti agrari e della Gestione separata degli agrotecnici finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, anche al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque,

 

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nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi degli enti previdenziali interessati, adottati con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo decisionale di ciascuno degli enti previdenziali interessati, sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994;

          b) applicazione da parte degli enti coinvolti nel processo di unificazione del principio del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le prestazioni già maturate, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti ciascuna gestione;

          c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle casse, al processo di unificazione;

          d) esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione;

          e) disciplina della durata degli organi degli enti coinvolti, secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 4.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

 

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